della Associazione di Promozione Sociale
“ASILO PER L’INFANZIA DEL BUON PASTORE DI SCANNO – APS”
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SOMMARIO:
Premessa Storica
Articolo 1 – Denominazione, sede e durata
Articolo 2 – Scopo ed attività
Articolo 3 – Associati e categorie di associati
Articolo 4 – Diritti e doveri degli associati
Articolo 5 – Recesso ed esclusione degli associati
Articolo 6 – Organi dell’Associazione
Articolo 7 – Assemblea ordinaria
Articolo 8 – Assemblea straordinaria
Articolo 9 – Consiglio Direttivo
Articolo 10 – Convocazioni e deliberazioni del Consiglio direttivo
Articolo 11 – Compiti del Consiglio direttivo
Articolo 12 – Presidente
Articolo 13 – Vicepresidente
Articolo 14 – Segretario – Tesoriere
Articolo 15 – Organo di controllo
Articolo 16 – Revisione Legale dei Conti
Articolo 17 – Patrimonio
Articolo 18 – Scritture contabili e bilancio
Articolo 19 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
Articolo 20 – Disposizioni finali
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Premessa Storica
Il primo statuto dell’Associazione “ASILO PER L’INFANZIA DEL BUON PASTORE DI SCANNO” è stato approvato con Regio Decreto 8 luglio 1929 n. 1277 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1929 n. 174.
Lo Statuto risulta poi modificato in data 26 agosto 1951, testo approvato dal Provveditore agli Studi de L’Aquila con foglio del 12 ottobre 1951 n. 9620 di protocollo.
L’Associazione viene eretta in Ente Morale con DPR n. 1188 del 20 settembre 1955, che ne approva lo Statuto;
L’Associazione viene iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale del L’Aquila al n. 19.
I primi soci fondatori, come risulta in calce al testo di Statuto del 26 agosto 1951, risultavano i seguenti:
1) Accivile Nicola fu Ilario;
2) Bruno Cesidio fu Nicasio;
3) Bruno Prof. Francesco fu Angelo;
4) Bruno Prof. Cav. Luigi fu Antonio;
5) Bruno Cav. Uff. Pasquale fu Marino;
6) Carfagnini Donato fu Antonio;
7) Celidonio Tommaso fu Abele;
8) Centofanti Arcangelo fu Achille;
9) Ciancarelli Avv. Giacinto fu Ilario;
10) Ciancarelli Avv. Giuseppe fu Domenico;
11) Ciancarelli Don Pietro fu Pasquale;
12) Ciarletta Cav. Domenico fu Cesidio;
13) Ciarletta Egidio fu Domenico;
14) Ciarletta Giovanni fu Domenico;
15) Ciarletta Pietro fu Panfilo;
16) Colarossi Dott. Cav. Alberto fu Vincenzo;
17) Colarossi Don Eustachio fu Riccardo;
18) Colarossi Giuseppe fu Agapito;
19) Colarossi Don Paolo fu Giovanni;
20) Del Fattore Aurelio fu Nicola;
21) Di Rienzo Alda di Francesco;
22) Di Rienzo Angelica di Loreto;
23) Di Rienzo Antonietta nata baronessa Coletti;
24) Di Rienzo Avv. Antonio di Francesco;
25) Di Rienzo Bianca di Francesco;
26) Di Rienzo Cav. Uff. Avv. Domenico fu Liborio;
27) Di Rienzo Filomena di Pasquale;
28) Di Rienzo Comm. Francesco fu Antonio;
29) Di Rienzo Gaetano fu Liborio;
30) Di Rienzo Liborio di Pasquale;
31) Di Rienzo Maria fu Antonio;
32) Di Rienzo Avv. Cav. Pasquale fu Liborio;
33) Di Rienzo Rosalinda di Francesco;
34) Farina Don Gregorio;
35) Mastrogiovanni Cav. Uff. Pietro fu Cesidio;
36) Mastrogiovanni Cav. Dott. Egidio fu Liborio;
37) Nannarone Avv. Angelo fu Liborio;
38) Nannarone Dott. Costanzo fu Venanzio;
39) Nannarone Don Giacomo fu Liborio;
40) Pace Francesco fu Agostino;
41) Parente Giovanni fu Vincenzo;
42) Parente Paolo fu Vincenzo;
43) Quaglione Don Giuseppe fu Martire;
44) Quaglione Pasquale fu Martire;
45) Savini Stefania nata di Rienzo;
46) Schiappa Angelo fu Antonio;
47) Tanturri Prof. Comm. Domenico fu Vincenzo;
48) Tanturri Dott. Cav. Uff. Nunziato fu Vincenzo;
49) Tanturri ved. Paolina nata de Laurentis;
50) Ubaldi Don Marzio fu Francesco.
Gli stessi versarono ciascuno Lire 1.000 (mille) per la formazione iniziale del patrimonio dell’Associazione.
Storicamente, l’Associazione, nata come “associazione di cittadini” si è proposta di “promuovere e curare, con il mezzo esclusivo di un Asilo di Infanzia, l’educazione, morale, civile e religiosa cattolica dei bambini di ambo i sessi.”
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ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore”) e successive modifiche e integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata “ASILO PER L’INFANZIA DEL BUON PASTORE DI SCANNO”
Ottenuta l’iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, l’Associazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione “ASILO PER L’INFANZIA DEL BUON PASTORE DI SCANNO – APS”
L’Associazione ha sede nel Comune di Scanno (AQ) in Via Don Bosco n. 4.
L’Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali; di trasferire l’indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie istituite con delibera dell’Assemblea nell’ambito dei rispettivi territori comunali.
La durata dell’Associazione è illimitata.
ARTICOLO 2 – SCOPO ED ATTIVITA’
L’Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini e gratuità delle cariche sociali.
L’Associazione si propone di raggiungere detti scopi mediante l’esercizio delle seguenti attività:
— formazione della prima infanzia, scolastica ed extra scolastica, con particolare riguardo alla prevenzione della dispersione scolastica, all’incoraggiamento ed al sostegno del successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
— prestazione di attività generiche di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
— organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
— organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
— ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
— promozione di interventi finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
— contrasto allo spopolamento di territori montani, con sostegno a famiglie con figli in età scolare, anche in funzione sostitutiva o sussidiaria all’istruzione scolastica statale;
— fornitura di servizi strumentali a vantaggio di altri Enti del Terzo Settore.
L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti da norme di legge e/o regolamentari con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche avvalendosi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
ARTICOLO 3 – ASSOCIATI E CATEGORIE DI ASSOCIATI
Sono associati tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all’Associazione, versano la relativa quota sociale e vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo.
ASSOCIATI FONDATORI: Sono associati fondatori coloro i quali intendono perpetuare l’attività degli originari fondatori, partecipando alle attività associative.
L’assemblea degli Associati indica di biennio in biennio la quota associativa minima per tale categoria di associati, comunque in misura non inferiore al doppio di quella prevista per gli associati ordinari.
ASSOCIATI ORDINARI: Sono associati ordinari coloro i quali intendono partecipare alle attività associative.
L’assemblea degli Associati indica di biennio in biennio la quota associativa minima per tale categoria di associati.
ASSOCIATI BENEFATTORI – Amici dell’Asilo: Sono associati benefattori- Amici dell’Asilo coloro i quali, pur senza partecipare alle attività associative, desiderano concorrere all’incremento del patrimonio della Associazione per sostenerne l’attività con contributi, elargizioni o con lo svolgimento di attività gratuite in favore dell’Associazione.
L’assemblea degli Associati indica di biennio in biennio la misura minima delle singole prestazioni per tale categoria di associati.
DISPOSIZIONI COMUNI: L’ammissione di un nuovo associato è decisa con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
Sono espressamente escluse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
In caso di rigetto, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea che delibera sulle domande non accolte, in occasione della prima seduta ordinaria della stessa.
Tutti gli associati godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Gli associati che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall’articolo 8 del Codice del Terzo settore.
Ogni associato è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione.
ARTICOLO 4 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, contenente i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone di perseguire e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa come stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo
È obbligo di tutti gli associati osservare la puntuale corresponsione del contributo annuo, nella misura e nei termini indicati.
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell’accettazione dell’iscrizione per il primo anno e per i successivi anni nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
L’esercizio dei diritti del socio e l’accesso all’attività sociale è subordinato all’effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant’altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite. Gli associati Fondatori ed Ordinari hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Presidente dell’Associazione. Nei successivi trenta giorni dovrà essere garantita la visione dei libri sociali presso la sede legale dell’associazione.
L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati nei limiti previsti dall’art. 36 del D.Lgs. 117/2017
È previsto il rimborso soltanto delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 5 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
La qualifica di associato si perde per recesso, decesso ed esclusione.
Il mancato versamento del contributo annuale di adesione rende impossibile la partecipazione alla vita associativa. La qualità di associato non è trasmissibile. Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati.
La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell’associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio direttivo ed effettivamente sostenute e documentate.
È espressamente prevista l’assenza di collegamento tra la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata A.R. al Consiglio direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell’associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l’associazione e i suoi associati o i componenti degli organi sociali, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o ai regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo. L’esclusione dovrà essere comunicata al socio dichiarato escluso a mezzo lettera raccomanda A.R. ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può chiedere il riesame all’Assemblea degli associati mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell’associazione. Questi dovrà convocare l’Assemblea degli associati nei 90 (novanta) giorni successivi, che deciderà in merito con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’associazione.
ARTICOLO 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
1) – L’Assemblea dei Soci
2) – Il Consiglio Direttivo
3) – Il Presidente
4) – Il Vicepresidente
5) – L’Organo di controllo
6) – il Revisore legale dei conti
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Ai titolari di cariche spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di attività preventivamente concordate.
ARTICOLO 7 – ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati Fondatori ed Ordinari che sono iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa.
Hanno diritto di intervenire in assemblea, ma senza diritto di voto, gli associati benefattori – Amici dell’Asilo.
L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo tramite il Presidente almeno una volta l’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio sociale.
L’Assemblea dovrà inoltre essere convocata entro il mese di dicembre dell’anno in corso per l’approvazione del bilancio preventivo per l’anno successivo.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve tenersi entro i 30 giorni successivi.
Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine come – ad esempio – e-mail con richiesta all’associato di conferma di ricezione. Nell’avviso di convocazione dell’assemblea la seconda convocazione potrà avere luogo anche mezz’ora dopo della prima.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
Gli associati possono partecipare alle Assemblee anche mediante collegamenti telematici audio – video, a condizione che il Presidente consideri tale strumento idoneo per il corretto svolgimento dei lavori dell’Assemblea, possa identificare i partecipanti per i loro interventi e per l’espressione del voto, e possa redigere verbale unitamente al soggetto verbalizzante.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti in proprio o a mezzo delega.
Nelle ipotesi di assemblea con intervenuti audio – video collegati, è ammesso l’esercizio del diritto di voto a condizione che sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa al voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell’Assemblea, sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
Sono compiti inderogabili dell’Assemblea ordinaria:
1) – nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
2) – nominare e revocare, quando previsto, l’Organo di Controllo;
3) – approvare il bilancio sociale, preventivo e consuntivo;
4) – deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5) – approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
6) – deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato, purché non membro del Consiglio direttivo o dell’Organo di Controllo / Revisori dei conti, mediante delega scritta, anche in via telematica, in calce all’avviso di convocazione.
Non è ammessa più di una delega scritta alla stessa persona.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione; in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina per l’occasione chi la presiede. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Le convocazioni dell’Assemblea straordinaria avvengono con le stesse modalità di quella ordinaria.
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
1) – deliberare sulle modificazioni dello statuto;
2) – deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli associati; in seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di più della metà degli associati aventi diritto al voto, intervenuti o in proprio o a mezzo delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria devono avvenire per atto pubblico.
Le modifiche dello Statuto, ivi comprese le delibere di scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, sono valide se sono approvate con il voto favorevole di più della metà degli associati aventi diritto al voto.
Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato, purché non membro del Consiglio direttivo o dell’Organo di Controllo / Revisori dei conti, mediante delega scritta, anche in via telematica, in calce all’avviso di convocazione. Non è ammessa più di una delega scritta alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
ARTICOLO 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono eletti dall’assemblea degli associati con due separate votazioni. Il C.D. nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il tesoriere-segretario. Le deliberazioni sono prese dalla maggioranza assoluta dei votanti.
Il Consiglio Direttivo è formato da minimo 5 ad un massimo di 7 membri scelti tra gli associati.
I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai componenti del Consiglio direttivo per l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese.
ART. 10 – CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata postale o a mano o con mezzi telematici che diano certezza dell’avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno due volte l’anno per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio preventivo/consuntivo di esercizio da presentare all’approvazione dell’Assemblea. Il termine di 3 giorni di preavviso può essere inferiore quando ricorrano motivi di necessità ed urgenza.
L’avviso deve contenere il luogo, il giorno, l’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Essi possono partecipare anche mediante collegamenti telematici, audio o video a condizione che il Presidente consideri tale strumento idoneo per il corretto svolgimento dei lavori del Consiglio.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, trascritto nel libro dei verbali del Consiglio direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 11 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio direttivo spetta l’ordinaria e straordinaria amministrazione, l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’associazione.
Al Consiglio direttivo spetta inoltre:
– eleggere, tra i suoi componenti, il Vicepresidente;
– nominare il Segretario-Tesoriere;
– amministrare le risorse economiche dell’associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
– predisporre i bilanci d’esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’associazione;
– redigere regolamenti per l’erogazione di servizi e relativi costi;
– indire convegni, incontri di studio, seminari ed altro;
– valutare i progetti, l’attività e i servizi in cui è impegnata l’associazione;
– deliberare in merito ad ogni atto relativo all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione;
– deliberare l’adesione dell’associazione ad altre istituzioni analoghe;
– curare i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche per la gestione di servizi di interesse pubblico, accedendo a contributi e finanziamenti pubblici;
– decidere sull’ammissione e l’esclusione o la decadenza dei soci;
– deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati o ad associati dei propri soci.
Il Consiglio può nominare – all’interno del Consiglio – un Coordinatore che coadiuvi il Presidente e il Consiglio nella gestione delle attività dell’associazione.
Il Consiglio può redigere e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea un regolamento interno per disciplinare e coordinare le attività di istruzione.
ART. 12 – PRESIDENTE
Il Presidente, che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale dell’associazione, anche in sede giudiziaria, e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo; cura i rapporti con l’esterno; presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono esercitate dal Vicepresidente.
In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
ARTICOLO 13 – VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli.
ARTICOLO 14 – IL SEGRETARIO-TESORIERE
Il Segretario-Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo, ed è scelto tra i componenti dello stesso. Tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili ed amministrativi della Associazione, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 15 – ORGANO DI CONTROLLO
Il controllo sull’attività della Associazione può essere affidato ad un Organo di Controllo composto da un solo membro effettivo, che deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, II comma, c.c., ed al quale si applica l’articolo 2399 c.c.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonchè sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato Decreto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di Controllo ha diritto di partecipare alle assemblee degli associati.
ART. 16 – REVISORE DEI CONTI
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 31 del Dec. Leg.vo 117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, il Revisore dei Conti è nominato dal consiglio di amministrazione della Associazione. E’ scelto tra soggetti con competenza in materia tributaria e commerciale iscritti nel registro dei revisori contabili e dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Qualora durante il mandato venisse a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eleggere altro revisore.
Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate all’Organo di Controllo di cui all’articolo 15 del presente Statuto, ove non risulti nominato un Revisore dei Conti, ai sensi della disciplina di cui all’art. 30 comma 6 del citato Dec. Leg.vo 117/2017.
ARTICOLO 17 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
— dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
— da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
— da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite:
— dai contributi annuali e straordinari degli associati;
— dai contributi dei privati;
— dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
— dai proventi ricavati dall’utilizzo del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
— dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
— da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e non;
— dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
— da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
— da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;
— da proventi derivanti da raccolte fondi.
ARTICOLO 18 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l’Associazione dovrà tenere:
a) – il libro degli associati;
b) – il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) – il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali purché ne facciano motivata istanza al Presidente dell’associazione e dovranno essere esibiti entro 10 giorni dalla richiesta. Le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci.
Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
L’Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
A tal fine, per ciascuna attività di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese ad esse relative.
ART. 19 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea degli associati con le maggioranze innanzi indicate.
In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, scelti anche tra non associati, determinandone gli eventuali compensi.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.