Al Dott. D’Aloisio
Sede
E. p. C.
Alla cortese attenzione del Sindaco di Scanno
Al Responsabile dell’Area Tecnica
Al Responsabile dei LL.PP.
Al Responsabile del procedimento
Al Seg. Del Comune di Scanno
Dott.ssa G. Di Dristoforo
Sede
protocollo@pec.comune.scanno.aq.it
Oggetto: Contestazione delle dichiarazioni contenute nella determinazione n. 349/2026 e nella deliberazione n. 88/2026 – Istanza di sospensione cautelativa e rettifica – Richiesta di chiarimenti in ordine alla mancata liquidazione delle somme dovute all’Associazione.
Ill.mo Dott. D’Aloisio,
con riferimento alla determinazione n. 349/2026, a Sua firma, si rileva che nella stessa viene riportato quanto segue:
«Che all’atto della consegna dell’immobile all’Ente comunale da parte dell’Associazione proprietaria, emergevano una serie di carenze circa i requisiti di igienicità e sicurezza dei locali da destinare ad uso scolastico per le attività didattiche ed educative della Scuola dell’Infanzia, che rendono temporaneamente gli stessi inidonei all’uso richiesto, come verificato dall’Ufficio Tecnico Comunale».
Tale affermazione, per il suo contenuto e per le possibili conseguenze sul piano amministrativo, patrimoniale e reputazionale, è oggetto di formale contestazione da parte dello scrivente, in quanto potenzialmente idonea a pregiudicare gli interessi dell’Associazione rappresentata e a determinare conseguenze patrimoniali sfavorevoli per la stessa.
Si evidenzia, inoltre, che analoghe dichiarazioni risultano contenute nella deliberazione n. 88/2026, espressamente richiamata nella predetta determinazione.
1. Sulle contestazioni già formalmente presentate
Il contenuto e le modalità con cui sono state formulate le suddette affermazioni sono già state contestate dallo scrivente, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello procedimentale, mediante le note del 7, 8, 22 e 23 ottobre 2026, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati e qui confermati.
A fronte delle questioni puntualmente sollevate, è pervenuto un riscontro cumulativo che, tuttavia, non ha fornito una chiara e specifica risposta alle singole contestazioni formulate, né aver chiarito in maniera esaustiva i presupposti fattuali e documentali posti a fondamento delle dichiarazioni in oggetto.
Si richiama, al riguardo, l’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che impone l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne determinano l’adozione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Nel caso in esame, si ritiene pertanto necessario che l’Amministrazione chiarisca puntualmente quali siano gli accertamenti tecnici e gli elementi istruttori specifici sui quali si fondano le affermazioni riportate nella determinazione n. 349/2026 e nella deliberazione n. 88/2026, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale.
2. Sulle dichiarazioni del Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale
A tale proposito, si ritiene indispensabile richiamare quanto espressamente dichiarato dall’Arch. Montesano, Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, nella nota del 15 ottobre 2026, nella quale si legge:
«Allo stato non risulta adottato un autonomo e definitivo provvedimento dichiarativo dell’inagibilità dell’immobile né di un separato provvedimento generale di interdizione dell’utilizzo dello stesso».
Nella medesima nota, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha inoltre precisato, con riferimento alla parte conclusiva della nota prot. n. 6656 del 17 settembre 2026, quanto segue:
«Con riferimento alla parte conclusiva della nota prot. n. 6656 del 17 settembre 2026, nella quale veniva fatto riferimento al divieto di svolgimento di qualsivoglia attività all’interno dell’immobile, si ritiene necessario fornire espresso chiarimento. Alla luce degli ulteriori atti nel frattempo intervenuti, e in particolare del verbale sottoscritto il 22 settembre 2026, il predetto passaggio deve intendersi superato e sostituito dalle determinazioni contenute nella presente comunicazione».
Alla luce di tali dichiarazioni, si ritiene necessario chiarire su quali specifici accertamenti e risultanze istruttorie si fondi l’affermazione contenuta nella determinazione n. 349/2026 secondo cui le carenze igienico-sanitarie e di sicurezza dell’immobile sarebbero state verificate dall’Ufficio Tecnico comunale e sarebbero tali da renderlo temporaneamente inidoneo all’uso scolastico.
Si chiede, in particolare, di precisare quali carenze siano state concretamente riscontrate, in quale sede siano state formalmente accertate, da quali atti risultino documentate e quale sia il rapporto tra tali accertamenti e le dichiarazioni rese dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale nella citata nota del 15 ottobre 2026.
3. Istanza di sospensione cautelativa e rettifica
Per tutte le ragioni sopra esposte, nonché per quelle già illustrate nelle note precedentemente richiamate, si invita formalmente la S.V. a disporre, in via cautelativa, la sospensione degli effetti della determinazione n. 349/2026 e ad avviare il riesame della stessa, procedendo alla rettifica delle affermazioni contestate qualora non risultino adeguatamente supportate da specifici e documentati elementi istruttori.
Si chiede, altresì, che venga verificata la necessità di intervenire, come già richiesto, con gli strumenti amministrativi previsti dall’ordinamento, anche sulla deliberazione n. 88/2026, nella parte in cui riporta o recepisce le medesime affermazioni.
Si invita, inoltre, a fornire un riscontro espresso, puntuale e documentato alle contestazioni già formulate, indicando gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle determinazioni assunte.
La presente istanza è formulata a tutela degli interessi dell’Associazione rappresentata e al fine di evitare che dichiarazioni non adeguatamente circostanziate possano produrre conseguenze pregiudizievoli sul piano amministrativo, patrimoniale o reputazionale.
La presente comunicazione viene trasmessa per conoscenza al Sindaco, al Responsabile dell’UT e al Segretario comunale, affinché ciascuno, per quanto di rispettiva competenza, possa valutare le questioni sollevate e gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Lo scrivente si riserva ogni opportuna iniziativa nelle competenti sedi, a tutela degli interessi e dei diritti dell’Associazione rappresentata, qualora dovessero permanere o prodursi pregiudizi riconducibili alle circostanze sopra esposte.
4. Richiesta di chiarimenti e liquidazione delle somme dovute
Con la presente si coglie, inoltre, l’occasione per chiedere nuovamente di conoscere le ragioni per le quali codesto Ufficio non abbia ancora provveduto alla liquidazione delle somme spettanti all’Associazione, come espressamente previsto dal contratto di comodato d’uso modale sottoscritto in data 5 maggio 2026.
Si invita pertanto l’Ufficio a comunicare formalmente lo stato della relativa procedura, gli eventuali impedimenti amministrativi o contabili che ostano alla liquidazione e i tempi previsti per l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Ente, procedendo, in assenza di legittimi impedimenti, alla tempestiva liquidazione delle somme dovute.
In attesa di un sollecito e circostanziato riscontro, si porgono distinti saluti.
Scanno 27 Ott. 2026
E. Gentile Presidente Asilo Buon Pastore